Droga. Legge Fini-Giovanardi davanti alla Corte per legittimita' costituzionale
Di Fabio Valcanover - collaboratore Aduc, avvocato del foro di Trento
Finalmente la questione di legittimità costituzionale sulla legge sulla droga Fini-Giovanardi (c.d. “decreto Olimpiadi”) approda alla Corte Costituzionale.
Sul sito della Corte Costituzionale nella sezione “lavori”, tra gli “atti di promovimento”, si legge della fissazione udienza in Camera di Consiglio per il 12 febbraio 2014, con relatore Dott. Cartabia.
Questa Camera di Consiglio proviene dalla Ordinanza della Corte di Appello di Roma del 28 gennaio 2013. Ordinanza forse un po’ succinta ma che accoglieva i due filoni di dubbio di costituzionalità: quello relativo alla compatibilità tra normativa interna e normativa europea (decisione quadro 2004/757 GAI), e quello relativo ai limiti della decretazione di urgenza.
Si è in attesa della fissazione delle altre udienze (a meno che non venga disposta trattazione congiunta in ragione della materia, art. 15 della Delibera 7 ottobre 2008 - Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale). Ed in particolare di quella conseguente alla ordinanza della III Sezione della Cassazione Penale del 09.05.2013, num. 25554/2013, depositata l’11.06.2013. Quest’ultima, ricca di argomentazioni, pur riprendendo quasi in toto un aspetto delle due questioni di legittimità costituzionale, sottopone alla Consulta la Fini-Giovanardi solo in relazione alla illegittimità della modifica dell’apparato sanzionatorio (con pene equiparate per sostanze “leggere” e “pesanti”, con soglia minima di 6 anni di reclusione) mediante legge di conversione di decreto legge.
Il tutto all’indomani della lettera del Presidente della Repubblica sulla necessità di limitare gli emendamenti in sede di conversione dei decreti legge, inviato ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei Ministri il 22.02.2012 (in precedenza, messaggio 29.03.2002).
In ordine al contraddittorio avanti alla Consulta, e ai soggetti che parteciperanno all’udienza, si pongono alcune questioni relative al contenuto del loro intervento.
Infatti:
1) la legge 11 marzo 1953 n. 87, Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale, prevede, all’articolo 20, 3° comma: “Il Governo anche quando intervenga nella persona del Presidente del Consiglio dei Ministri o di un Ministro a ciò delegato, è rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato o da un suo sostituto”.
Interviene, pertanto, avanti alla Corte Costituzionale, il Governo, un organo collegiale.
2) la legge 23 agosto 1988 n. 400, Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, introduce due argomenti di riflessione.
Da un lato, l’articolo 2 sotto il titolo “Attribuzione del Presidente del Consiglio dei Ministri” prevede come “ l Consiglio dei Ministri determina la politica generale del Governo”; dall’altro, l’articolo 5 lettera f) individua il terreno di agibilità politica che si può percorrere in materia.
Infatti: alla lettera f) dell’art. 5 della L. 400/1988 si legge come “(Il Consiglio dei Ministri)…esercita le attribuzioni di cui alla legge 11 marzo 1953, n. 87, e promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle decisioni della Corte costituzionale. Riferisce inoltre periodicamente al Consiglio dei ministri, e ne dà comunicazione alle Camere, sullo stato del contenzioso costituzionale, illustrando le linee seguite nelle determinazioni relative agli interventi nei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. Segnala altresì, anche su proposta dei ministri competenti, i settori della legislazione nei quali, in relazione alle questioni di legittimità costituzionale pendenti, sia utile valutare l'opportunità di iniziative legislative del governo”.
In previsione delle udienze, mi pare tutto questo possa essere un buon argomento per chiedere al Governo come intenda muoversi, e se e come le proclamazioni di volontà di intervenire sulla legge Fini-Giovanardi e sullo scempio che produce possano trovare un primo segno concreto.
Sul sito della Corte Costituzionale nella sezione “lavori”, tra gli “atti di promovimento”, si legge della fissazione udienza in Camera di Consiglio per il 12 febbraio 2014, con relatore Dott. Cartabia.
Questa Camera di Consiglio proviene dalla Ordinanza della Corte di Appello di Roma del 28 gennaio 2013. Ordinanza forse un po’ succinta ma che accoglieva i due filoni di dubbio di costituzionalità: quello relativo alla compatibilità tra normativa interna e normativa europea (decisione quadro 2004/757 GAI), e quello relativo ai limiti della decretazione di urgenza.
Si è in attesa della fissazione delle altre udienze (a meno che non venga disposta trattazione congiunta in ragione della materia, art. 15 della Delibera 7 ottobre 2008 - Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale). Ed in particolare di quella conseguente alla ordinanza della III Sezione della Cassazione Penale del 09.05.2013, num. 25554/2013, depositata l’11.06.2013. Quest’ultima, ricca di argomentazioni, pur riprendendo quasi in toto un aspetto delle due questioni di legittimità costituzionale, sottopone alla Consulta la Fini-Giovanardi solo in relazione alla illegittimità della modifica dell’apparato sanzionatorio (con pene equiparate per sostanze “leggere” e “pesanti”, con soglia minima di 6 anni di reclusione) mediante legge di conversione di decreto legge.
Il tutto all’indomani della lettera del Presidente della Repubblica sulla necessità di limitare gli emendamenti in sede di conversione dei decreti legge, inviato ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei Ministri il 22.02.2012 (in precedenza, messaggio 29.03.2002).
In ordine al contraddittorio avanti alla Consulta, e ai soggetti che parteciperanno all’udienza, si pongono alcune questioni relative al contenuto del loro intervento.
Infatti:
1) la legge 11 marzo 1953 n. 87, Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale, prevede, all’articolo 20, 3° comma: “Il Governo anche quando intervenga nella persona del Presidente del Consiglio dei Ministri o di un Ministro a ciò delegato, è rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato o da un suo sostituto”.
Interviene, pertanto, avanti alla Corte Costituzionale, il Governo, un organo collegiale.
2) la legge 23 agosto 1988 n. 400, Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, introduce due argomenti di riflessione.
Da un lato, l’articolo 2 sotto il titolo “Attribuzione del Presidente del Consiglio dei Ministri” prevede come “ l Consiglio dei Ministri determina la politica generale del Governo”; dall’altro, l’articolo 5 lettera f) individua il terreno di agibilità politica che si può percorrere in materia.
Infatti: alla lettera f) dell’art. 5 della L. 400/1988 si legge come “(Il Consiglio dei Ministri)…esercita le attribuzioni di cui alla legge 11 marzo 1953, n. 87, e promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle decisioni della Corte costituzionale. Riferisce inoltre periodicamente al Consiglio dei ministri, e ne dà comunicazione alle Camere, sullo stato del contenzioso costituzionale, illustrando le linee seguite nelle determinazioni relative agli interventi nei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. Segnala altresì, anche su proposta dei ministri competenti, i settori della legislazione nei quali, in relazione alle questioni di legittimità costituzionale pendenti, sia utile valutare l'opportunità di iniziative legislative del governo”.
In previsione delle udienze, mi pare tutto questo possa essere un buon argomento per chiedere al Governo come intenda muoversi, e se e come le proclamazioni di volontà di intervenire sulla legge Fini-Giovanardi e sullo scempio che produce possano trovare un primo segno concreto.
Fonte: aduc.it
Commenti
Grazie per l'attenzione.
Mefisto, della MILLION MARIJUANA MARCH(Italia)