Ritardo del treno: ecco quale indennizzo spetta

In caso di ritardo del treno, sia in partenza che all’arrivo, la legge [Regolamento Comunitario n. 1371/2007] prevede delle specifiche tutele.

Ritardo alla partenza.
Se già prima della partenza è previsto che il treno arrivi a destinazione con più di 60 minuti di ritardo, i passeggeri devono ricevere assistenza, ossia:
- pasti e bevande (se disponibili o se possono essere ragionevolmente forniti) in proporzione ai tempi di attesa;
- se necessaria, una sistemazione per il pernottamento.

Il viaggiatore può chiedere
- il rimborso del prezzo del biglietto.

Se, invece, il ritardo riguarda una delle tratte che deve percorrere il passeggero e comprometta l’intero viaggio, questi può chiedere di essere riportato al punto di partenza.
In alternativa, il passeggero può chiedere il proseguimento del viaggio, non appena possibile, in una data successiva, anche con itinerario alternativo.

Ritardo all’arrivo.
Nel caso in cui il ritardo sia inferiore a 60 minuti, non è dovuto alcun tipo di indennizzo.
Nel caso in cui il ritardo sia compreso tra 60 minuti e 119 minuti, è previsto un indennizzo pari al 25% del biglietto.
Nel caso in cui il ritardo sia superiore a119 minuti, è previsto un indennizzo pari al 50% del biglietto.

Il rimborso deve essere erogato entro un mese dalla richiesta e può essere liquidato anche in buoni o servizi o, su richiesta del passeggero, in denaro.


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