Insidie stradali: i Comuni devono risarcire li danni per le cattive condizioni della strada

Le Pubbliche Amministrazioni sono sempre responsabili per le anomalie sui tratti di strade di centri abitati e, pertanto, sono tenute a risarcire i danni provocati ai conducenti. Gli enti proprietari della via, infatti, devono evitare che il manto stradale urbano presenti fonti di pericolo.

In generale, l’ente proprietario della strada è sempre responsabile quando:

a – sia stato esso stesso a creare la fonte di pericolo (per es.: una strada sprofondata per difetti di costruzione);

b – quando l’ente abbia, in concreto, la possibilità di esercitare un potere di immediato intervento e custodia sulla strada. Ciò dovrà essere valutato in base ai seguenti parametri:
1. l’estensione della strada (una strada particolarmente lunga richiede maggiori tempi di intervento);
2. la posizione (una strada lontana o poco accessibile allunga le operazioni di riparazione);
3. le dotazioni e i sistemi di assistenza che la connotano.
La P.A. perciò è responsabile qualora possa intervenire immediatamente per eliminare il pericolo (buche, marciapiedi rotti, lastre di ghiaccio ecc.).

Rientrano in questo secondo caso le strade dei centri abitati che, secondo una recente sentenza della Cassazione [1], comportano sempre la responsabilità del Comune. Posta infatti la vicinanza e la sorvegliabilità delle stesse, si presume la possibilità dell’amministrazione di prevenire o riparare immediatamente i danni [2]. Pertanto l’ente deve è sempre responsabile, salvo che provi il caso fortuito.

Al tempo stesso, però, bisogna tener conto della condotta del danneggiato. Infatti la responsabilità della amministrazione viene meno [3] o viene alleggerita [4] quando il danno si sia verificato per un comportamento colposo dell’utente della strada. In questo caso, gli enti “negligenti” potranno essere considerati esenti da responsabilità o obbligati a risarcire solo una parte di danno.

Ad esempio, una recente sentenza [5] ha escluso la responsabilità del Comune per la caduta di un ciclista su una griglia stradale. Infatti, il leggero avvallamento in cui è inserita (normale per la necessità tecnica di far defluire l’acqua) è stato considerato prevedibile dall’utente e non un insidia stradale. Pertanto il danno è stato addebitato interamente al ciclista distratto.

[1] Cass. sent. n. 6903 dell’8 maggio 2012.
[2] Art. 2051Danno cagionato da cosa in custodia –“Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito (1218,1256)”.
[3]Quando il comportamento colposo dell’utente è idoneo a interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso.
[4] Nell’ipotesi in cui il comportamento colposo dell’utente abbia avuto un’efficienza causale tale da configurabile un concorso di colpa ex 1227 c.c. comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità della P.A. in proporzione all’incidenza causale del comportamento stesso.
[5] Cass. sentn. 1310 del 30 gennaio 2012.



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