Cassazione: "Assegno invalidità civile anche a stranieri senza carta di soggiorno"
di Claudia Moretti
Con sentenza n.4110 del 14 marzo 2012 la VI sezione della Corte di Cassazione ha stabilito che sarebbe discriminatorio non riconoscere l'emolumento previdenziale INPS, ossia l'assegno per l'invalidità civile, agli stranieri presenti sul nostro territorio in modo regolare, per il sol fatto di non esser naturalizzati cittadini italiani, o di non aver maturato i tempi di permanenza sul nostro territorio e non possedere dunque il Permesso CE per soggiornanti di lungo periodo.
Si tratta di una sentenza che si pone in linea con quanto già affermato dallaCorte Costituzionale nella pronuncia n. 187/2010 e ancor prima la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (306/2008). In entrambi i casi si affermavano (ed oggi vengono confermati dalla Cassazione) due principi fondamentali:
1. ove si versi, in tema di provvidenza destinata a far fronte al sostentamento della persona, qualsiasi discrimine tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su requisiti diversi dalle condizioni soggettive, finirebbe per risultare in contrasto con il principio di non discriminazione sancito dall'art. 14 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (*), che l'Italia ha ratificato.
2. Al legislatore nazionale è consentito "subordinare, non irragionevolmente, l'erogazione di determinate prestazioni -non inerenti a rimediare a gravi situazioni di urgenza- alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nel territorio dello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata (e dunque il possesso della carta di soggiorno, oggi Pds Ce). Una volta, però, che il diritto a soggiornare alle condizioni predette non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini".
Secondo la Corte di Cassazione, dunque, in applicazione dei suddetti principi, occorre riconoscere anche allo straniero regolarmente presente sul territorio nazionale, la possibilità di ottenere l'assegno di invalidità civile, che, “-attribuibile ai soli invalidi civili nei confronti dei quali sia riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa di misura elevata ed erogabile in quanto il soggetto invalido non presti alcuna attività lavorativa e versi nelle disagiate condizioni reddituali stabilite dalla legge per il riconoscimento della pensione di inabilità- costituisce una provvidenza destinata non già ad integrare il minor reddito dipendente dalle condizioni soggettive, ma a fornire alla persona un minimo di sostentamento, atto ad assicurarne la sopravvivenza.”
Si tratta di un passo importante verso l'affermazione del principio di non discriminazione, che farà discutere chi, al contrario, aspira a tener fuori dai benefici dello Stato sociale e previdenziale, gli stranieri. Non v'è dubbio, infatti che ciò comporti un aggravio degli esborsi per il già disastrato bilancio pubblico. Ma è altrettanto vero che, una volta che un cittadino straniero si trova in Italia, lavora e paga le tasse, non vi sarebbe alcuna ragione per escluderlo dalle forme di un'assistenza primaria qual è l'assegno di invalidità, se non appunto, il sol fatto di essere straniero.
Il ché, si capisce, integrerebbe senz'altro discriminazione razziale, non tollerabile neppur per esigenze di contenimento della spesa pubblica.
* Art. 14
Divieto di discriminazione
Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.
fonte: aduc.it
Con sentenza n.4110 del 14 marzo 2012 la VI sezione della Corte di Cassazione ha stabilito che sarebbe discriminatorio non riconoscere l'emolumento previdenziale INPS, ossia l'assegno per l'invalidità civile, agli stranieri presenti sul nostro territorio in modo regolare, per il sol fatto di non esser naturalizzati cittadini italiani, o di non aver maturato i tempi di permanenza sul nostro territorio e non possedere dunque il Permesso CE per soggiornanti di lungo periodo.
Si tratta di una sentenza che si pone in linea con quanto già affermato dallaCorte Costituzionale nella pronuncia n. 187/2010 e ancor prima la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (306/2008). In entrambi i casi si affermavano (ed oggi vengono confermati dalla Cassazione) due principi fondamentali:
1. ove si versi, in tema di provvidenza destinata a far fronte al sostentamento della persona, qualsiasi discrimine tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su requisiti diversi dalle condizioni soggettive, finirebbe per risultare in contrasto con il principio di non discriminazione sancito dall'art. 14 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (*), che l'Italia ha ratificato.
2. Al legislatore nazionale è consentito "subordinare, non irragionevolmente, l'erogazione di determinate prestazioni -non inerenti a rimediare a gravi situazioni di urgenza- alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nel territorio dello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata (e dunque il possesso della carta di soggiorno, oggi Pds Ce). Una volta, però, che il diritto a soggiornare alle condizioni predette non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini".
Secondo la Corte di Cassazione, dunque, in applicazione dei suddetti principi, occorre riconoscere anche allo straniero regolarmente presente sul territorio nazionale, la possibilità di ottenere l'assegno di invalidità civile, che, “-attribuibile ai soli invalidi civili nei confronti dei quali sia riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa di misura elevata ed erogabile in quanto il soggetto invalido non presti alcuna attività lavorativa e versi nelle disagiate condizioni reddituali stabilite dalla legge per il riconoscimento della pensione di inabilità- costituisce una provvidenza destinata non già ad integrare il minor reddito dipendente dalle condizioni soggettive, ma a fornire alla persona un minimo di sostentamento, atto ad assicurarne la sopravvivenza.”
Si tratta di un passo importante verso l'affermazione del principio di non discriminazione, che farà discutere chi, al contrario, aspira a tener fuori dai benefici dello Stato sociale e previdenziale, gli stranieri. Non v'è dubbio, infatti che ciò comporti un aggravio degli esborsi per il già disastrato bilancio pubblico. Ma è altrettanto vero che, una volta che un cittadino straniero si trova in Italia, lavora e paga le tasse, non vi sarebbe alcuna ragione per escluderlo dalle forme di un'assistenza primaria qual è l'assegno di invalidità, se non appunto, il sol fatto di essere straniero.
Il ché, si capisce, integrerebbe senz'altro discriminazione razziale, non tollerabile neppur per esigenze di contenimento della spesa pubblica.
* Art. 14
Divieto di discriminazione
Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.
fonte: aduc.it
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