"inesistenti giuridicamente" le cartelle esattoriali inviate per posta da equitalia
Ennesima pronuncia dei giudici tributari di Lecce in merito alla “giuridica inesistenza” delle cartelle esattoriali spedite semplicemente per posta da Equitalia.
Infatti, una recentissima sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce (Sent. CTP di Lecce n.197/05/11 liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – Sez. Documenti), si allinea ad altre precedenti pronunce emesse sempre dalla stessa Commissione di Lecce (si veda sempre sul sito la sent. CTP di Lecce n.909/05/09 e la sent. CTP di Lecce n.436/02/10) o da altre Commissioni italiane (ad esempio la Sent. CTR di Milano n.61/22/10) secondo le quali risulta addirittura “inesistente” la notifica della cartella inviata a mezzo posta direttamente dai dipendenti di Equitalia e senza l’ausilio dei soggetti puntualmente individuati dalla legge (art.26, comma 1, DPR n.602/73), ossia:
1) gli Ufficiali della riscossione;
2) gli Agenti della Polizia Municipale;
3) i Messi Comunali, previa convenzione tra Comune e Concessionario;
4) altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge.
La Commissione Tributaria di Lecce, infatti, ha già chiarito in precedenti occasioni che la notifica degli atti ad opera del concessionario della riscossione non può essere simile a quella dell’Agenzia delle Entrate, dove invece è ammesso l’invio “diretto” (ossia senza intermediari) dei propri atti per posta.
Ciò deriva dal fatto che per l’Amministrazione finanziaria si applica la legge n.890/82 (intitolata “Notificazione degli atti a mezzo posta …”).
Infatti, l’art. 14 della predetta legge prevede “la notifica degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente anche a mezzo della posta DIRETTAMENTE dagli uffici finanziari”.
Detta previsione, però, è chiaramente riservata agli uffici che esercitano potestà impositiva, con esclusione degli agenti della riscossione che sono preposti solo alla fase riscossiva.
Inoltre, occorre evidenziare che mentre con l’originario testo dell’art. 26 del DPR n. 602/73, comma 1, (disposizione relativa alla notifica delle cartelle) era stabilito che la notificazione potesse essere eseguita “anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento” (articolo in vigore dal 1/01/1974 al 30/06/1999) la disposizione è sensibilmente variata con l’avvento della riforma della riscossione mediante ruolo (ossia con l’introduzione del Dlgs n.46/99 e del Dlgs n.112/99).
L’attuale articolo 26, come appunto sostituito dall’art. 12 del Dlgs n.46/99, ora dispone che “la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”.
Disposizione quest’ultima che, a differenza della formulazione precedente, non contempla l’espressione “DA PARTE DELL’ESATTORE” che è invece sostanzialmente rimasta nell’art. 14 della legge n.890/82 laddove viene concesso agli uffici finanziari il potere di notificare “a mezzo posta direttamente” gli atti di loro spettanza.
Tale differenza deriva da una precisa scelta del legislatore, il quale ha previsto la possibilità che il funzionario pubblico (e quindi solo l’Amministrazione finanziaria) possa sostituire l’organo della notificazione in virtù della sua particolare qualità.
Ben diverso è invece il discorso per il concessionario, in quanto trattasi di società commerciale di diritto privato. A riprova di ciò, infatti, l’art. 26 del DPR n.602/73, nella vigente formulazione, esordisce affidando a soggetti specifici la funzione della notificazione delle cartelle, in primo luogo agli ufficiali della riscossione.
Proprio per tale motivo, i giudici di Lecce nella sentenza in oggetto chiariscono che la cartella inviata per posta è illegittima poiché “… l’art. 26 … nella formulazione successiva alla riforma della riscossione mediante ruolo (DLgs 46/99 e Dlgs 112/99) ha riservato agli uffici che esercitano potestà impositiva (e quindi solo all’Agenzia delle Entrate) la possibilità di notificare avvisi e altri atti anche a mezzo posta …” (sent. CTP di Lecce n.197/05/11).
Pertanto, qualora dovesse risultare – come nel caso in oggetto – l’invio delle cartelle per posta direttamente da parte del concessionario (attraverso suoi dipendenti sprovvisti dei requisiti previsti dalla legge) gli atti sono da ritenersi INESISTENTI.
Sarà dunque onere del Concessionario della riscossione produrre in giudizio oltre alla ricevuta di ritorno della raccomandata anche la cartella di pagamento e la relativarelata di notifica debitamente compilata.
Solo in questo modo egli potrà provare al contribuente la corretta notifica (attraverso, dunque, la relata di notifica insieme alla raccomandata) e il corretto contenuto della pretesa creditoria (con la produzione in giudizio della cartella).
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