Come funziona il "decreto flussi" 2011
Il 30 novembre il Presidente del Consiglio dei Ministri ha licenziato un decreto relativo ai flussi di ingresso per il nuovo anno, per un totale di 98.080 "quote". Le domande potranno essere presentate solamente attraverso la procedura telematica già sperimentata in passato, e le quote saranno così ripartite:
1) 52.080 sono riservate a lavoratori extracomunitari provenienti da Paesi che abbiano sottoscritto con l’Italia accordi di riammissione e regolazione dei flussi,
ossia
4.500 cittadini albanesi
1.000 cittadini algerini
2.400 cittadini del Bangladesh
8.000 cittadini egiziani
4.000 cittadini filippini
2.000 cittadini ghanesi
4.500 cittadini marocchini
5.200 cittadini moldavi
1.500 cittadini nigeriani
1.000 cittadini pakistani
2.000 cittadini senegalesi
80 cittadini somali
3.500 cittadini dello Sri Lanka
4.000 cittadini tunisini
1.800 cittadini indiani
1.800 cittadini peruviani
1.000 cittadini del Niger
1.000 cittadini del Gambia.
1.000 cittadini di altri Paesi non appartenenti all’unione Europea che concludano accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi di ingresso e delle procedure di riammissione.
Per tutti questi cittadini stranieri, o meglio per i loro datori di lavoro, il termine per la presentazione scatterà alle ore 8.00 del trentunesimo giorno successivo alla pubblicazione del Decreto.
2) 30.000 ingressi, in aggiunta a quelli appena elencati, ma pur sempre nell'ambito delle 98.080 quote onnicomprensive, esclusivamente destinati al lavoro domestico ed assistenza e cura alla persona (colf e badanti), per i soli lavoratori provenienti da Paesi non inclusi nell’elenco precedente.
Per questi cittadini, o meglio per i loro datori di lavoro , invece, il termine di presentazione della domanda, decorre dal trentatreesimo giorno successivo alla pubblicazione del Decreto.
3) Sempre nell'ambito delle 98.080 quote onnicomprensive, potranno essere convertiti in permessi di soggiorno per lavoro subordinato:
3.000 permessi di soggiorno per studio
3.000 permessi di soggiorno per tirocinio e formazione
4.000 permessi di soggiorno per lavoro stagionale
1.000 permessi di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro stato membro
4) 500 pds CE di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro potranno invece essere convertiti in permessi di soggiorno per lavoro autonomo. Si tratta di una chiara violazione della normativa CE sul permesso per soggiornanti di lungo periodo. La norma italiana è promanazione del volere dell'Unione, che non ha subordinato a flussi numerici la libera circolazione dei lavoratori stranieri che vivono e lavorano in Europa da oltre cinque anni.
5) Il decreto destina 4.000 quote per cittadini extracomunitari che abbiano completato all’estero un programma di formazione ed istruzione nel Paese d’origine (secondo quanto previsto dall'art. 23 t.u. immigrazione) e 500 quote per i lavoratori di origine italiana con almeno un genitore italiano fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, per i cittadini italiani residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.
Per tutti coloro che non appartengono ai Paesi di cui all'elenco al punto 1) e all'elenco al punto 2), in via residuale, il decreto prevede che la domanda possa esser presentata a partire dalle ore 8.00 del trentaquattresimo giorno successivo alla pubblicazione del Decreto.
Per tutti, i limiti temporali per la presentazione della domanda, scadono sei mesi dopo la pubblicazione del decreto. Del tutto inutile appare il termine in questione. Sappiamo bene che la lotteria Italia, per gli stranieri, di gioca in una manciata di minuti.
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